Ricevo dal Comitato GEO Monterotondo
La prima cosa che mi viene in mente è che quella del 20 gennaio 2015 è la terza sentenza che ci dà ragione, non un fatto isolato, l’errore di un giudice. LA TERZA, e l’unica che abbiamo avuto contro è stata nella forma e non nel merito.
Per tre volte i giudici, I GIUDICI, hanno detto che i nostri dubbi e perplessità sulla documentazione a favore della concessione delle autorizzazioni per l’Inceneritore di Scarlino erano plausibili e li hanno fatti propri.
Sentire oggi l’ex presidente della provincia difendere l’operato amministrativo della provincia quando tre sentenze lo hanno bocciato nel merito, giudicandolo incompleto, carente, elusivo, abusivo suscita indignazione.
Tre sentenze a cui, è bene ricordarlo, si aggiunge quella della Commissione di Inchiesta Pubblica Provinciale, anche quella impietosa sull’operato della Provincia.
Perciò pubblico questa nota per elencare sinteticamente, a futura memoria, le tappe di questo battaglia, per farle conoscere a chi voglia informarsi in maniera puntuale sui fatti, sui documenti e non sulle fantasticherie… con un’attenzione dovuta all’ultima sentenza che spero ponga fine a questa storia e ne apra un’altra più rispettosa nella tutela della salute, dell’ambiente e dell’economia locale.
Gennaio 2010
La Commissione d’Inchiesta Pubblica Provinciale boccia la VIA
La VIA rilasciata dalla giunta Scheggi è un’insieme di abusi, illegittimità, carenze e falsità, tali e talmente gravi che la Commissione d’Inchiesta voluta dalla Provincia, non può far altro che redigere un documento che non lascia adito a dubbi, perplessità od interpretazioni : “La VIA non andava concessa e va ritirata in autotutela”
Novembre 2011
Il TAR dichiara illegittime VIA ed AIA.
I giudici del TAR Toscana accolgono il ricorso e sentenziano che: la VIA e l’AIA rilasciate dalla Provincia all’inceneritore di Scarlino sono illegittime e da annullare.
Per la Provincia di Grosseto ci sono parole dure e gravi, perché: “Ha rilasciato l’autorizzazione in assenza di tutti gli elementi necessari per escludere negative ricadute sulla salute umana e sull’ambiente”. Una stroncatura a 360 gradi nel merito, non nella forma burocratica, come si tenta di far credere all’opinione pubblica.
La VIA rilasciata è risultata “sfornita dei requisiti di completezza” e va respinta.
10 gennaio 2012
Il Consiglio di Stato boccia la richiesta di sospensiva.
I cinque giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato, in seduta plenaria, bocciano la richiesta di sospensiva della sentenza del TAR (accolta a dicembre dal giudice monocratico): l’inceneritore deve chiudere! Si applica correttamente quel principio di precauzione (per la salute pubblica) che dovrebbe ispirare l’azione delle amministrazioni. L’inceneritore chiude aspettando la sentenza definitiva del Consiglio di Stato.
17 ottobre 2012
Il Consiglio di Stato boccia definitivamente la VIA.
Il Consiglio di Stato emette la sua sentenza favorevole ai denuncianti confermando il giudizio del TAR e l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di GR all’Inceneritore. L’inceneritore deve chiudere.
18 ottobre 2012
La Provincia di Grosseto concede una nuova VIA.
Il giorno dopo la bocciatura, a sentenza ancora fresca d’inchiostro, la Provincia di GR rilascia una nuova autorizzazione, concedendo una nuova AIA/VIA, identica, nella sostanza, a quella bocciata. Scandalosamente la Provincia riconferma ciò che è stato appena bocciato dal supremo organo di giurisdizione amministrativa.
Ottobre 2013
Il TAR giudica irricevibili i ricorsi contro la nuova VIA.
Il TAR respinge i ricorsi presentati, ma non nel merito, bensì per un inghippo tecnico legale: un cambiamento di partita IVA da parte di SE intercorso poco prima della presentazione dei ricorsi stessi. La sentenza dichiara, infatti, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (sic!) perché, a dire del Giudice, si doveva impugnare anche la voltura dell’autorizzazione rilasciata alla nuova (e sempre uguale) Scarlino Energia.”
Cioè l’inceneritore è sempre lì, i suoi camini sono sempre gli stessi, la diossina, nanopolveri e inquinanti vari idem, ma è cambiata la PARTITA IVA e dunque quel soggetto (sempre lui fisicamente) NON è più denunciabile.
20 gennaio 2015
Il Consiglio di Stato dichiara illegittime le nuove AIA e VIA concesse dalla Provincia.
Anche qui, come nel novembre 2011 (TAR), ci sono parole dure e sferzanti sull’operato della provincia di GR che
- NON ha convenientemente disaminate lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimenti
- NON ha valutato e considerato adeguatamente, in sede di rilascio dell’A.I.A., il livello di esposizione delle popolazioni interessate agli agenti inquinanti
- NON ha eseguito, come doveva, una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare, a seguito dello svolgimento dell’attività dell’Inceneritore, aggravando così la situazione sanitaria ed ambientale.
- Che ha rilasciato l’autorizzazione nonostante l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto. Studio sempre richiesto dagli appellanti ma mai eseguito.
“Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute ai sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. si debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”
“Anche tutta l’istruttoria relativa allecondizioni del Canale Solmine va rifatta e (deve essere) considerata inadeguatastante la rilevata concentrazione ab origine di PCDD e PCDF….nonchéle parimenti rilevate concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici in misura comunque superiori a quelle consentite. C’è, cioè, la “la necessità del rifacimento dell’istruttoria relativa alle condizionidel corpo idrico medesimo, dovendoanche in tal caso dal fondamentale diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.discendere un’azione amministrativa che determiniil rilascio dell’A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamentesi accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana,” ovvero non ulteriormente peggiorativi per effetto dell’impianto progettato.
La citazione per ben due volte, e nelle “prescrizioni”, dell’art.32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittodell’individuo e interesse della collettività….) è l’applicazione di quel Principio di Precauzione che, tante volte invocato, la Provincia e gli enti preposti NON hanno mai applicato correttamente, barricandosi dietro statistica che è altra cosa rispetto all’epidemiologia.
Il Principio di Precauzione esprime un’esigenza tipicamente cautelare e consiste nella necessità di perseguire gli obiettivi della tutela della salute “anche quando manchi l’evidenza scientifica di un danno incombente”
Vale a dire quando non sussista interamente l’evidenzadi un collegamento causale tra una situazione potenzialmente dannosa e le conseguenze lesive sulla salute, o quando la conoscenza scientifica non sia comunque completa”.
Ecco, questa è la storia.
Penso che forse l’ex presidente dell’inutile Provincia di Grosseto, dopo questi schiaffi, avrebbe fatto meglio a chiudersi in un dignitoso silenzio invece di arrischiarsi in dichiarazioni senza riscontri, poco idonee e rispettose dell’operato dei giudici, sconcertanti specie da parte di una persona che vuole andare addirittura in Regione.
Di danni ne ha fatti già troppi…resti a lavoro.
Ubaldo Giardelli
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